Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) (ex-testamento biologico)

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Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT o "testamento biologico" o "biotestamento") ogni cittadino maggiorenne capace di intendere e di volere (detto ‘Disponente’) può dichiarare per iscritto se in futuro, nel caso in cui non potesse essere in grado di manifestare la propria volontà, vorrà accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito le informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).
Le DAT possono essere scritte in forma di:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata (notaio o avvocato)
  • scrittura privata consegnata personalmente dal cittadino presso l'ufficio Anagrafe del Comune di residenza, che la protocolla e la inserisce nel database del Ministero della Salute. 

Se le condizioni fisiche del Disponente non consentono nessuna delle forme descritte, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che gli consentano di comunicare. 

Revoca o modifica delle DAT

Con le stesse modalità con cui ha dichiarato le DAT, l’interessato può anche revocare o modificare la propria Disposizione.
Se esistono ragioni di emergenza e urgenza che impediscono di revocare delle DAT in uno dei modi previsti, le DAT possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Salute (link disponibile nella sezione 'Link esterni' di questa pagina).

Nomina e revoca del Fiduciario

Nelle DAT è possibile indicare un "Fiduciario", purché maggiorenne e capace di intendere e di volere, che è chiamato a rappresentare il Disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il Fiduciario può accettare la nomina firmando la DAT del Disponente e fornendo copia di un documento d’identità, senza recarsi presso l’Ufficio comunale per la registrazione.
Il Disponente può revocare l'incarico al Fiduciario in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per nominarlo e senza obbligo di motivazione.
Se nel corso del tempo il Fiduciario ha rinunciato al suo ruolo, è deceduto oppure è divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del Disponente.

Cambio di residenza

Le DAT rimangono comunque depositate, anche se il Disponente non risiede più nel Comune in cui le aveva consegnate.

Iscrizione della DAT nella Banca dati nazionale

Le copie delle DAT vengono raccolte in una Banca dati nazionale (database), come previsto dal Decreto ministeriale 10/12/2019 n. 168.

Destinatari del servizio: 

Può depositare le proprie DAT ogni cittadino maggiorenne capace di intendere e di volere (detto ‘Disponente’).

Come accedere al servizio: 

Le DAT possono essere consegnate in Comune in forma di scrittura privata, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalle associazioni promotrici della Legge 168/2019.
È necessario fissare l’appuntamento con l'ufficio Anagrafe (Sportello 1) utilizzando l’agenda online o telefonando.
In alternativa, la redazione delle DAT può avvenire:

  • presso un notaio o un avvocato
  • presso le strutture sanitarie competenti (nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT)
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

 

Costo del servizio: 

Nessun costo.