Se il contribuente ritiene di aver versato erroneamente l'imposta deve presentare domanda di rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
La domanda va presentata al Comune verso il quale è stato effettuato il versamento dell'imposta.
Una volta ricevuta la domanda, il Comune provvederà ad esaminarla e a confermare o meno il diritto al rimborso (in applicazione delle disposizioni riguardanti il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000 - Statuto del contribuente).
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
La domanda di rimborso deve essere sempre presentata al Comune, sia che l'imposta versata in eccedenza sia riferita a quote comunali che a quote statali. Il Comune provvede al rimborso della propria quota e segnala al competente Ministero i dati relativi al rimborso a carico dell'erario.
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