Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'Ente proprietario o dall'Ente gestore, ospitare temporaneamente:
- persone che non fanno parte del nucleo familiare assegnatario per un periodo non superiore a sei mesi
- ascendenti o discendenti di primo grado per un periodo non superiore a un anno.
L'ospite non deve trasformare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica nel proprio domicilio.
L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.
In caso di necessità documentate, l'ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi dopo avere ottenuto l'autorizzazione dell'Ente proprietario o dell'Ente gestore.
Se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, l'ente proprietario emana apposito provvedimento per autorizzare l'ospitalità temporanea o il suo rinnovo. Se invece mancano i presupposti, rigetta la domanda dandone comunicazione al richiedente.
Se è accertata la violazione delle disposizioni sull'ospitalità temporanea, l'ente proprietario diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida, dichiara la decadenza dell’assegnazione adottando gli adempimenti di competenza.
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