Si chiedono i seguenti chiarimenti con riferimento alla procedura di gara, in particolare al suo Disciplinare.
A) Il suddetto Disciplinare, al paragrafo 3.6) specifica che le spese sostenute dal promotore ammontano “a € 42,601,49= IVA ed oneri previdenziali inclusi” e che tale somma “rimarrà a carico del soggetto aggiudicatario definitivo, che dovrà procedere, ove diverso dal Promotore, a rimborsare a quest'ultimo le spese sostenute per la predisposizione della proposta ex art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016”.
I successivi paragrafi 7.1.B) e 12 punto 5 prevedono che i concorrenti debbano presentare una cauzione per l'importo di € 42.601,49 (vale a dire l'importo di cui sopra), in aggiunta alla cauzione per l'importo di € 27.029,47, pari al 2,5% del valore dell'investimento, prevista ai paragrafi 7.1.A) e 12 punto 6 del Disciplinare di gara.
Posto che la somma di € 42.601,49, coma sopra visto, attiene al rimborso delle spese sostenute dal promotore per la redazione della proposta, si chiede conferma del fatto che la cauzione per tale importo, prevista ai citati paragrafi 7.1.B) e 12 punto 5 del Disciplinare di gara, non debba essere presentata dal medesimo promotore il quale, pertanto, dovrà presentare esclusivamente la cauzione per l'importo di € 27.029,47 di cui ai paragrafi 7.1.A) e 12 punto 6, utile al rimborso delle spese di redazione dell'offerta nel caso di esercizio del diritto di prelazione.
B) Il Disciplinare di gara, al paragrafo 8), stabilisce i requisiti per la partecipazione alla gara e, al paragrafo 8.3, in particolare, indica i requisiti di carattere speciale (capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) come di seguito riportato:
“a) Avere gestito per un periodo continuativo di almeno tre anni, nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, almeno un impianto natatorio aperto al pubblico, di proprietà di Comuni o altri Enti pubblici territoriali, con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente bando (strutture sportive comprendenti sia piscine coperte che scoperte).
b) Avere realizzato negli ultimi cinque esercizi un fatturato globale almeno pari a € 1.500.000,0=
c) Avere realizzato negli ultimi cinque esercizi un fatturato medio annuo relativo a servizi di gestione di piscine non inferiori a € 300.000,00=”
Lo stesso paragrafo 8.3, poi, precisa che, “Con riferimento ai requisiti di cui sopra, in caso di partecipazione in R.T.I., devono essere posseduti:
- requisito di cui al punto a), esclusivamente dalla capogruppo
- requisiti di cui ai punti b) e c), dal raggruppamento nel suo complesso ma dalla capogruppo nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente disciplinare di gara”.
Ciò posto – considerato anche che il paragrafo 3.2 del Disciplinare indica chiaramente che i lavori costituiscono una mera prestazione accessoria rispetto all'oggetto principale del contratto costituito dalla gestione del Centro Sportivo – si chiede conferma del fatto che la ripartizione sopra indicata tra membri del R.T.I. del requisito di cui al paragrafo 8.3 lett. c) (“Avere realizzato negli ultimi cinque esercizi un fatturato medio annuo relativo a servizi di gestione di piscine non inferiori a € 300.000,00=” nella misura minima del 40% da parte della capogruppo e nella misura minima del 10% da parte di ciascuna mandante), si riferisce alla sola ipotesi di raggruppamento o sotto-raggruppamento (nel caso di A.T.I. miste) costituito o da costituirsi per lo svolgimento delle prestazioni principali attinenti alla suddetta gestione.
In estrema sintesi, si chiede conferma del fatto che, nel caso di A.T.I. verticale con ditta a cui sia demandata la realizzazione dei lavori accessori, a quest'ultima non sia richiesto – neppure nella misura minima del 10% - il possesso del requisito di cui al citato paragrafo 8.3, lett. c), e che lo stesso requisito sia richiesto soltanto all'impresa o ai membri del raggruppamento (o sotto-raggruppamento) orizzontale a cui si intendono demandare le prestazioni di gestione.
Risposta:
Con riferimento ad entrambi i punti A) e B), si conferma la posizione espressa dal richiedente.
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