Riscaldamento centralizzato - obbligo di termostato e contatore autonomo

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In Regione Lombardia è stato introdotto l'obbligo, per i condomini con riscaldamento centralizzato, di installare un termostato e un contatore autonomo per favorire il contenimento dei consumi energetici e permettere la suddivisione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai i consumi effettivi di ciascuno.

- La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare.

- la regolazione deve essere fatta anche per i consumi di acqua calda sanitaria, dove questa è prodotta centralmente.
In caso di impossibilità tecnica, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.

I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

E' l'installatore a doversi far carico anche della registrazione al CURIT .

L'obbligo di installazione di detti sistemi per gli impianti termici esistenti si applica secondo quanto indicato nella tabella seguente:
 

Tipologia Impianto Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione e contabilizzazione
Superiore 350 kWE installazione ante 1/8/1997 1/8/2012
Maggiore o uguale a 116,4 kWE installazione ante 1/8/98 1/8/2013
I restanti impianti 1/8/2014

 

Il responsabile dell'impianto soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza che lo riguarda e assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo all'obbligo della propria scadenza.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Per la corretta suddivisione delle spese, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. E' fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà.

Nella colonna di destra è disponibile il testo della norma di riferimento (DGR 2601/2011); in particolare l'articolo 10.2 si occupa di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari.