Disciplinare sul trattamento dei dati personali effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza

Versione stampabileVersione PDF

Gli obblighi di pubblicazione online disposti dal decreto legislativo n. 33/2013 hanno per oggetto informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (articolo 4, comma 4, d.lgs. n. 33/2013). In particolare si precisa che, ove la firma è oscurata, la stessa compare regolarmente nella documentazione agli atti.

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione agli obblighi di pubblicazione di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) “risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi previo però oscuramento (…) delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati” (deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

Percorsi di navigazione
Trasparenza