Il rischio di incidente rilevante
Il Decreto Legislativo 334/99, più noto come "Seveso-bis" modifica ed integra in Italia le regole definite in precedenza dalla L. 137/97, per prevenire i grandi rischi negli impianti industriali e nei depositi di sostanze pericolose.
Il D.Lgs. 334/99 infatti recepisce la direttiva 96/82/CE, il cui obiettivo è "la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la comunità". Quindi, la nuova direttiva si pone il fine di raggiungere e assicurare livelli sempre più elevati di protezione della qualità dell'ambiente e della salute umana, attraverso la realizzazione, già iniziata con la L. 137/97, e il miglioramento di un "sistema" sempre più completo ed efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti. La nuova normativa conferma la volontà, già espressa con la L. 137/97, di perseguire e incrementare un rapporto di chiarezza e trasparenza tra le aziende stesse e la popolazione circostante, un rapporto sempre più importante per far convivere sviluppo e benessere con salute e ambiente.
Il "sistema" di gestione della sicurezza a cui la nuova normativa fa riferimento, si realizza tramite l'adempimento da parte delle aziende interessate ad alcune procedure. Queste ultime sono:
- la notifica con la presentazione delle informazioni previste nell'allegato V; - il documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti con il programma per la gestione della sicurezza;
- il manuale che attua il sistema di gestione della sicurezza;
- il rapporto di sicurezza.
Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) si completa con la realizzazione dei piani di emergenza interni ed esterni alle aziende e un controllo a livello territoriale tramite una pianificazione adeguata.
Che cosa è un "incidente rilevante"?
L'"incidente rilevante", così come definito dal D. Lgs. 334/99, è un evento quale un'emissione, un incendio, o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si possono verificare durante la normale attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l'ambiente all'interno o all'esterno dello stabilimento e in cui intervengono una o più sostanze pericolose.
Il rischio potenziale di incidente rilevante varia in base alla quantità e qualità delle sostanze presenti e trattate negli stabilimenti e ai loro cicli produttivi.
Nel settembre 2005 il D.Lgs. 334/99 viene "perfezionato" dal D.Lgs. 238/2005, che recepisce la direttiva 2003/105/CE (meglio conosciuta come Seveso III) e ne integra e modifica alcuni contenuti.
Questo decreto quali stabilimenti interessa?
Questo decreto interessa gli stabilimenti industriali in cui sono presenti specifiche sostanze pericolose puntualmente individuate, con quantità uguali o superiori a quelle indicate nel suo allegato A.
A livello esemplificativo le aziende interessate dal decreto possono essere raggruppate in tre categorie in base alla quantità di sostanze pericolose dichiarate, in rapporto alla
- classificazione dettata dal citato allegato A:
- categoria A: rientrano quegli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità modesta, tali da costituire un rischio basso;
- categoria B: rientrano gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità tali da costituire rischio alto;
- categoria C: rientrano gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità tali da costituire un rischio molto elevato.
Che cosa deve fare il gestore dello stabilimento così classificato?
Indipendentemente dalla "classificazione" del proprio stabilimento industriale, il gestore deve:
- applicare le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- applicare le disposizioni previste in materia di tutela della popolazione e dell'ambiente;
- prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.
Gli ulteriori obblighi per il gestore dello stabilimento, a seconda della categoria di appartenenza, sono:
se di categoria A:
- provvedere a individuare e, periodicamente, verificare, i rischi di incidente rilevante che potrebbero accadere durante il ciclo produttivo;
- adottare le appropriate misure di sicurezza;
- provvedere all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano all'interno dello stabilimento;
- predisporre un piano di emergenza interno avvalendosi di personale specializzato e qualificato nel settore;
se di categoria B:
- inviare una "notifica", vale a dire una serie di precise informazioni, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e al Comitato Valutazione Rischi (C.V.R.);
- predisporre un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti che comprenda anche il programma di attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
- attuare il sistema di gestione della sicurezza;
- inviare la scheda di informazione (allegato V) sui rischi per i cittadini ed i lavoratori al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Sindaco, al Prefetto, al Comitato e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- predisporre il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento;
- trasmettere tutte le informazione utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna al Prefetto, alla Provincia e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- per gli stabilimenti siti in Regione Lombardia inviare la Scheda di Valutazione Tecnica alla Giunta Regionale (L.R. 19/2001); la Giunta Regionale si avvale del Comitato Valutazione Rischi (CVR) per la valutazione tecnica (istruttoria) dei documenti presentati dal Gestore dello stabilimento;
se di categoria C:
- attuare tutto quello che è previsto per gli stabilimenti di categoria B ad eccezione dell'ultimo punto;
- preparare e inviare un documento chiamato "rapporto di sicurezza" all'Autorità competente che, per gli stabilimenti siti in Regione Lombardia, è la Giunta Regionale (L.R. 19/2001); La Giunta Regionale si avvale del Comitato Valutazione Rischi (CVR) per la valutazione tecnica (istruttoria) del rapporto di sicurezza.
Che cosa evidenzia il rapporto di sicurezza?
Il rapporto di sicurezza, in particolare, evidenzia che:
- lo stabilimento ha adottato il sistema di gestione della sicurezza;
- lo stabilimento ha individuato i pericoli di incidente rilevante e che ha adottato le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, in relazione con il funzionamento dello stabilimento e in rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
- lo stabilimento ha predisposto i piani d'emergenza interni e che lo stesso ha fornito tutte le informazioni utili alle autorità competenti (Prefetto e Provincia) per la preparazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
Perché il piano di emergenza interna previsto per lo stabilimento di categoria C è particolarmente importante?
Perché il piano di emergenza interna di questo tipo ha lo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
La Regione Lombardia, dopo aver analizzato e valutato la scheda di valutazione tecnica o il rapporto di sicurezza di uno stabilimento, può imporre al gestore ulteriori "prescrizioni", cioè la realizzazione obbligatoria di altre misure di sicurezza.
La Regione Lombardia, una volta ultimata l'istruttoria, trasmette il provvedimento conclusivo adottato ai seguenti enti per le rispettive competenze:
- al Ministero dell'Ambiente
- al Ministero dell'Interno
- alla Prefettura
- al Sindaco
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Tutti gli stabilimenti "a rischio" sono soggetti ad attività di controllo con verifiche ispettive periodiche eseguite dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) congiuntamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, secondo una programmazione predisposta dalla Regione Lombardia.
Il Prefetto, sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell'azienda e sulla base delle conclusioni dell'istruttoria fatta dall'Autorità competente, predispone un documento di pianificazione degli interventi operativi di protezione civile esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
Perché il piano di emergenza esterna è importante?
Perché l'elaborazione del piano di emergenza esterna (P.E.E.) ha lo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 334/99, modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 (notifica, scheda informativa sui rischi per i cittadini e i lavoratori, il documento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il rapporto di sicurezza, il piano di emergenza interni ed esterni) sono soggetti a periodici aggiornamenti obbligatori.
Sul nostro territorio comunale in base alla normativa vigente si trovano tre stabilimenti, che sulla base della quantità e qualità delle sostanze pericolose presenti e utilizzate, sono soggette non solo a notifica ma anche al rapporto di sicurezza (categoria C):
RAFFINERIA DI CREMONA - raffineria di greggio con produzione di carburanti e gas liquefatti
LIQUIGAS S.p.A. - deposito di gas liquefatti (GPL)
ABIBES S.p.A. - deposito di gas liquefatti (GPL)
e un'azienda soggetta a notifica senza rapporto di sicurezza (categoria B) ma a scheda di valutazione tecnica ai sensi art. 5 della L.R. 19/01:
SOL S.p.A. - produzione, deposito e imbombolamento di gas tecnici
La scheda di informazione
La scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante alla popolazione già introdotta dalla Legge 137/97, viene riconfermata dal nuovo decreto e rimane lo strumento che coinvolge direttamente i cittadini. Infatti tramite questa scheda i cittadini hanno accesso allo studio di sicurezza integrato eseguito dalle aziende.
La scheda (all.V D.Lgs.334/99 e s.m.i.), compilata dal gestore dello stabilimento, ricordiamo, deve essere periodicamente aggiornata e inviata:
- al Ministero dell'Ambiente
- alla Regione
- alla Provincia
- al Sindaco
- al Prefetto
- al Comitato Valutazione Rischi (C.V.R.) per gli stabilimenti della Regione Lombardia
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio
- È compito del Sindaco:
trasmettere integralmente ai cittadini la scheda di informazione, formata da sette sezioni (all.V D.Lgs 334/99 e s.m.i.) degli stabilimenti appartenenti alle categorie B e C per far conoscere le misure di sicurezza, le caratteristiche dell'azienda e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. - È compito del Prefetto:
predisporre il piano di emergenza esterna per gli stabilimenti soggetti "a notifica", vale a dire, di categoria B e C.
Non esiste il segreto industriale per le informazioni riportate nella scheda.