Percorso di modifica statutaria per l'introduzione di una quota di rappresentanza di genere

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Il Consiglio Comunale di Cremona, in data 16 marzo 2009, ha approvato un'importante modifica statutaria con la quale è stata introdotta una quota di garanzia per entrambi i sessi nella composizione della Giunta comunale e tra i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Si tratta di una decisione con la quale si è voluto rispondere ai tanti richiami, indirizzi e appelli europei, nazionali e locali che richiedono decisioni e azioni concrete per garantire un'equa rappresentanza di donne nelle istituzioni.
La modifica è il risultato di un lavoro portato avanti in questi anni dall'Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la Consigliera Provinciale di Parità, che insieme hanno voluto passare dalle intenzioni ai fatti.
Il Comune di Cremona, in coerenza agli indirizzi e ai principi fondamentali del proprio Statuto, ha così saputo dare una risposta concreta al protagonismo delle donne, con la consapevolezza che non ci potrà essere effettiva parità tra uomini e donne nei diritti, nella vita economica e nelle professioni se non si risolve il problema della rappresentanza politico-istituzionale.
La scelta di questo Comune vuole essere anche un messaggio forte alle altre istituzioni pubbliche e private del nostro territorio, per far si che il deficit di rappresentanza femminile non rimanga invariato nel tempo.

STATUTO DEL COMUNE DI CREMONA

TITOLO II
Organizzazione di governo

CAPO III

Il Sindaco e la Giunta
...omissis...

Art. 12
Il Sindaco

4. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

o) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo, nell'ambito delle nomine e designazioni di competenza, ove possibile, la rappresentanza di genere;

...omissis...

Art. 15
La Giunta

1. La giunta comunale è composta da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a dieci, oltre al sindaco, il quale provvede con proprio atto ad individuarne, di norma, all'inizio del mandato, la composizione numerica. Il sindaco garantisce la rappresentanza di genere all'interno della giunta per, almeno, un terzo dei componenti, ad esclusione del sindaco stesso. Il sindaco nomina i membri della giunta, anche al di fuori dei componenti il consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e ritenuti idonei a collaborare nel governo del comune ai fini del perfezionamento e dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Statuto del Comune di Cremona

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

TITOLO II
La Giunta Comunale

CAPO I
Organizzazione della Giunta Comunale
...omissis...

Art. 5
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a dieci, oltre al Sindaco, il quale provvede con proprio atto ad individuarne la composizione numerica. Il Sindaco garantisce la rappresentanza di genere all'interno della Giunta per, almeno, un terzo dei componenti, ad esclusione del Sindaco stesso.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e ritenuti idonei a collaborare nel governo del comune ai fini del perfezionamento e dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale