Modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e individuazione delle fasce orarie di reperibilità in caso di malattia del dipendente pubblico

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Con il D.M. n. 206 del 17/10/2017, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, è stato approvato il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici, in vigore dal 13 gennaio 2018.

Si elencano, in sintesi, i punti principali:

Richiesta della visita medica di controllo

  • La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia, mediante utilizzo del canale telematico.
  • La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e nelle modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.
  • Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dalla precedente normativa (obbligo richiesta di visita per assenza nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorate).

Fasce orarie di reperibilità

  • Sono confermate le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici, più precisamente: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Non sono più esclusi dall’obbligo di reperibilità, i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di malattia compreso nel certificato.

Variazione indirizzo di reperibilità

  • Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta lo comunicherà tempestivamente all’INPS, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
  • Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile.
  • Nel caso il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato, durante le fasce di reperibilità, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere a richiesta documentati, è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, la quale provvederà ad avvisare in tempo utile l’INPS.

Mancata accettazione dell’esito della visita

  • Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS per il giudizio definitivo.

Rientro anticipato al lavoro

  • In presenza di guarigione anticipata rispetto alla precedente prognosi, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo, che sarà rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso, ovvero da altro medico in caso di assenza dello stesso.

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