La raccolta dei funghi sul nostro territorio è regolamentata dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31.
Vademecum per la raccolta
1)Prima di inoltrarsi sul territorio è bene dotarsi di un'idonea attrezzatura: scarponcini alti, bastone, coltello e di un cesto o di un contenitore aerato, evitando l'uso di sacchetti flosci di qualsiasi materiale, in particolare di plastica, poiché potrebbero facilitare processi di fermentazione, col risultato di trasformare i funghi commestibili in sostanze tossiche molto pericolose.
2)La raccolta dei funghi deve essere effettuata in maniera tale che l'esemplare sia estratto dal terreno "integro", con tutti gli elementi botanici che lo compongono e che ne permettano una sicura determinazione - mai tagliandoli alla base del gambo.
3) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea.
4)I funghi, sulla cui commestibilità non ci siano dubbi, vanno puliti sul posto, mentre i funghi sui quali sorgano delle perplessità, vanno fatti esaminare da personale esperto; è opportuno raccoglierne 2 o 3 esemplari, sempre "integri" e in buono stato di conservazione, tenendoli nettamente separati dagli altri, perchè potrebbero appartenere a specie velenose e basterebbe un frammento di essi, tra quelli che si andranno a cucinare, a provocare serie conseguenze.
5)I funghi che non interessano non vanno assolutamente distrutti. Anche quelli più velenosi svolgono un ruolo importantissimo nell'equilibrio biologico e per la vita stessa del territorio.
Avvertenze sul consumo dei funghi
I funghi considerati commestibili dovranno essere conservati in contenitori rigidi e aerati e mantenuti in luogo fresco.
Il consumo e le operazioni di conservazione dovranno avvenire nel più breve tempo possibile con l'osservanza delle eventuali modalità di utilizzo impartite degli esperti (cottura prolungata, ecc.)
Si precisa quindi che non è necessaria alcuna autorizzazione per raccogliere i funghi; è invece necessario rispettare le norme stabilite dalla normativa regionale sopra elencate.
La legge prevede inoltre che i Comuni possano emanare ulteriori disposizioni aggiuntive; il Comune di Cremona e la Provincia di Cremona hanno deciso di non regolamentare ulteriorimente la raccolta dei funghi.
Si sconsiglia di NON consumare funghi:
1) in caso di dubbio;
2) in grandi quantità e in pasti ravvicinati;
3) crudi (ad eccezione delle pochissime specie che si prestano all'uso) o non adeguatamente cotti. La maggior parte dei funghi mangerecci provocano disturbi o avvelenamenti se consumati crudi o poco cotti;
4) alle donne in gravidanza o in allattamento;
5) alle persone con intolleranze verso particolari alimenti, farmaci o che soffrono abitualmente di disturbi allo stomaco, fegato, intestino, pancreas, senza il consenso del medico;
6) ai bambini e alle persone anziane.
In caso di insorgenza di disturbi dopo il consumo di funghi è necessario:
1) recarsi immediatamente al pronto soccorso al primo sospetto o ai primi sintomi di malessere;
2) tenere a disposizioni eventuali avanzi del pasto e dei funghi consumati;
3) fornire le indicazioni utili per l'identificazione delle specie fungine consumate e del loro luogo di raccolta.
Si ricorda infine che:
I funghi velenosi e mortali, contrariamente a quanto si crede, crescono anche in pianura (è molto facile imbattersi nelle campagne della provincia di Cremona nella famigerata Amanita Phalloides) e che nessuno dei metodi tramandati dalla tradizione popolare (colore dell'aglio, del prezzemolo, del cucchiaino d'argento, etc.) è efficace nel prevenire tali avvelenamenti. Solo l'esatta conoscenza morfobotanica può stabilire la commestibilità o velenosità dei funghi.
Tale conoscenza fa parte del bagaglio culturale e formativo dei micologi delle ASL, per tanto al minimo dubbio, o anche semplicemente per un controllo, i funghi raccolti dovrebbero essere esaminati dagli ispettori micologi ai fini della determinazione della commestibilità. Tale consulenza è gratuita.
Riferimenti legislativi
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
- Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" - Titolo VIII "disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)"
Nella sezione link esterni di questa scheda è possibile consultare/scaricare i testi di queste normative.
Ispettorato Micologico
Distretto di Cremona - via Belgiardino, 6
Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Per altri giorni ed orari, in base alla disponibilità del micologo, telefonare al mattino al numero 0372 497.456
Coordinatore dell'Ispettorato: Sig. Adorni
Link esterni:
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