ATTENZIONE
Dal 2023 la TARI è sostituita dalla TARIP – Tariffa puntuale corrispettiva, un nuovo sistema di calcolo, affidata a Linea Gestioni.
• Per informazioni, consulta la scheda informativa sulla TARIP nella sezione “Ti potrebbe interessare anche” in questa pagina.
• Per tutto ciò che riguarda la TARI (tassa rifiuti) relativa agli anni precedenti al 2023 (accertamenti, ravvedimento operoso, ecc.) rivolgersi all’ufficio di riferimento indicato in questa pagina.
COS'E' LA TARI
TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Chi deve pagare
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte, ossia tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale adibiti a qualsiasi uso
che producono rifiuti urbani.
Sono invece escluse:
- le aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali soggetti a Tari (per esempio: balconi e terrazze scoperte, cortili, giardini), ad eccezione di quelle operative;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Non è dovuta la tari per i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti, come ad esempio:
- centrali termiche e locali stabilmente riservati a impianti tecnologici dove non ci sia, di regola, presenza umana: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica);
- fabbricati oggettivamente inagibili e, per questo, di fatto inutilizzati;
- unità immobiliari in obiettiva condizione di non poter essere utilizzate a causa di lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (l’inizio dei lavori deve essere stato regolarmente comunicato), o a causa di opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto (non per volontà del proprietario) inutilizzabile l’unità immobiliare. La TARI non è dovuta per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori (oppure dalla data di utilizzo dell’immobile, se antecedente alla fine dei lavori);
- edifici in cui viene esercitato pubblicamente ed esclusivamente il culto (chiese, moschee, templi e similari).
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
In caso di occupazione temporanea, di durata inferiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, diritto di abitazione o superficie.
Le eventuali norme richiamate nel testo, sono consultabili nella colonna di destra, sezione
riferimenti normativi.
Come si calcola
Per il calcolo della Tari si distinguono due macrocategorie di utenze - ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158):
- utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (differenziate in sei tariffe in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare);
- utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere (suddivise in 30 categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti).
A loro volta ciascuna delle macrocategorie sono assoggettate a tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- una quota fissa, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare ai costi di investimento per le opere e relativi ammortamenti;
- una quota variabile, rapportata ai costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti.
L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale - D. Lgs. 30/12/1992, n, 504, art. 19), pari al 5% dell'importo della tassa.
Sulla TARI non è applicata l'IVA.
Le eventuali norme richiamate nel testo, sono consultabili nella colonna di destra, sezione
riferimenti normativi.
Calcolare la TARI per una utenza domestica
sommando la quota di tariffa variabile al prodotto risultante dalla moltiplicazione delle superfici occupate (espresse in metri quadrati) per la quota di tariffa fissa
ovvero
quota tariffa variabile + (superfici occupate in m2 x quota tariffa fissa)
L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale - D. Lgs. 30/12/1992, n, 504, art. 19), pari al 5% dell'importo della tassa.
Sulla TARI non è applicata l'IVA.
Le eventuali norme richiamate nel testo, sono consultabili nella colonna di destra, sezione
riferimenti normativi.
Calcolare la TARI per una utenza non domestica
moltiplicando la somma della quota di tariffa fissa e variabile per la superficie espressa in metri quadrati
ovvero:
(tariffa fissa + tariffa variabile) x superfici occupate in m2
L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale - D. Lgs. 30/12/1992, n, 504, art. 19), pari al 5% dell'importo della tassa.
Sulla TARI non è applicata l'IVA.
Le eventuali norme richiamate nel testo, sono consultabili nella colonna di destra, sezione
riferimenti normativi.
Come effettuare il pagamento
Il pagamento può essere effettuato:
- presso qualunque ufficio postale;
- presso le ricevitorie, dal tabaccaio, al supermercato disponibile al servizio;
- on line, accedendo allo Sportello delle Riscossioni del Comune di Cremona - vai allo Sportello Riscossioni nella sezione ti potrebbe interessare anche più avanti in questa pagina.
- utilizzando l’App IO (solo per la Tari riferita a utenze domestiche) scaricabile da App Store o Play Store; per accedere occorre disporre di SPID (preferibile) o Carta d’identità elettronica rilasciata dopo il 19 giugno 2016.
- utilizzando l’APP eventualmente messa a disposizione dalla propria Banca;
- presso gli sportelli delle Banche (e relativi bancomat) che aderiscono al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (pagoPA) quali prestatori di servizi di pagamento (PSP);
- con domiciliazione bancaria (RID/SDD) - se è già attivata la domiciliazione bancaria, non sarà allegato all'avviso il bollettino di pagamento, perché l’importo dovuto sarà addebitato sul conto bancario alle relative scadenze.
La domiciliazione bancaria infatti, una volta richiesta, resta attiva fino a successiva disattivazione.
Se si desidera attivare o disattivare la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al concessionario R.T.I. ICA/Abaco - per i contatti, vedi la scheda dedicata nella sezione ti potrebbe interessare anche più avanti in questa pagina. - pagamenti elettronici con dispositivi POS, presso gli sportelli del Concessionario R.T.I. ICA/Abaco.
Per evitare assembramenti e affollamenti agli sportelli di cassa, il Concessionario della Riscossione RTI ICA/ABACO suggerisce ai contribuenti interessati al pagamento di preferire i sistemi di pagamento telematici e di ricorrere allo sportello fisico di via Geromini 7 esclusivamente nei casi di necessità, privilegiando le numerose altre modalità di pagamento sopra descritte, in particolare pagoPA, il sistema nazionale unico per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.
In caso di mancato recapito o smarrimento dell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi agli uffici del Concessionario per ottenere una ristampa.
SANZIONE PER MANCATO PAGAMENTO
I contribuenti che non pagano la Tari riceveranno un avviso di accertamento con applicazione di interessi e di una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto - art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471).Le eventuali norme richiamate nel testo, sono consultabili nella colonna di destra, sezione
riferimenti normativi.
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