Albo dei Giudici popolari: iscrizione e cancellazione

Versione stampabileVersione PDF

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.

L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Requisiti soggettivi

Per iscriversi agli elenchi è necessario:

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale
  • essere residenti nel Comune
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
  • possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

Esclusioni per legge

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

  • i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dispensa dal ruolo di giudici popolari

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato
  • i membri del Parlamento
  • i commissari delle regioni
  • i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti  previsti dagli statuti regionali speciali
  • i Prefetti delle Province.

Nomina ed eventuali sanzioni

La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali:

  • predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
  • effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
  • predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.

Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l'assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi.
Si procede poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto dalla legge.
Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:

  • al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
  • alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.

Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

E' competenza del Comune esclusivamente l'aggiornamento dell'albo dei Giudici popolari (con iscrizioni e cancellazioni).
La gestione dell'Albo dei Giudici popolari è invece di competenza del Tribunale. Quindi per maggiori informazioni, anche sui compensi previsti, è necessario contattare il Tribunale.

Quando richiedere il servizio: 

Le iscrizioni sono aperte ogni due anni (anni dispari) e devono essere presentate entro il 31 luglio.

Costo del servizio: 

L'iscrizione agli elenchi è gratuita.