Richiesta di rateizzazione dei tributi comunali (IMU - TARI)

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Il contribuente che si trova in una situazione di obiettiva difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare come: lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito nei confronti del Comune.

Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dal Comune con apposito Regolamento.

Può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate; non si rateizzano importi inferiori ad € 100,00.
La rateizzazione del pagamento delle somme dovute viene concessa nel rispetto dei seguenti limiti:

importo Numero massimo di rate mensili concesse
da a  
100,01 € 400,00 € fino a 6
400,01 € 1.000,00 € fino a 12
1.000,01 € 2.000,00 € fino a 20
2.000,01 € 4.000,00 € fino a 30
4.000,01 € 6.000,00 € fino a 36
6.000,01 € 10.000,00 € fino a 45
superiore a 10.000,00 €   fino a 72

In presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, documentata da specifica relazione di un assistente sociale del Comune di Cremona e comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate di cui sopra, rispettando il limite massimo di 72 rate mensili.

Casi in cui non può essere concessa la rateizzazione
Non può essere concessa rateizzazione, ovvero sospensione per un anno, a coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni e a coloro che al momento della presentazione della richiesta risultino soggetti a procedure esecutive e cautelari (es. fermo amministrativo, pignoramento, ipoteche, ecc.).
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Sulle somme oggetto di rateazione si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento del rilascio della concessione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Come accedere al servizio: 

Nella colonna di destra, è disponibile il modulo telematico per la presentazione della richiesta di rateizzazione.