Per manifestazioni di sorte locale si intendono tombole, lotterie, pesche o banchi di beneficenza che possono essere promosse, purché nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi, da:
- enti morali
- associazioni
- comitati senza fini di lucro
- comitati con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
- partiti e movimenti politici.
Sono quindi consentite:
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Codice Civile, art. 14 e seguenti. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10 se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione;
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti del punto precedente
- le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.
Chi vuole organizzare una manifestazione di sorte locale deve presentare una comunicazione entro 30 giorni dalla data di svolgimento (Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, art. 14). Congiuntamente, deve inviare una comunicazione anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.
Eventuali variazioni sulle modalità di svolgimento della manifestazione vanno trasmesse per tempo a Comune e Prefettura.
Comunicazione al Prefetto
Almeno 30 giorni prima dell'iniziativa i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni comunicano le modalità di svolgimento della manifestazione di sorte locale anche al Prefetto.
Il Comune effettua il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali ed è l'autorità competente a ricevere il rapporto o verbale della manifestazione. Il verbale redatto dagli organizzatori della manifestazione, sottoscritto dal legale rappresentante, viene inviato al Prefetto e al Sindaco.
La manifestazione deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430.
- il link al modulo telematico per la presentazione della comunicazione al Comune di Cremona (è possibile presentare telematicamente l'istanza oppure scaricare il modulo in formato pdf)
- gli schemi dei verbali della manifestazione (pesca - lotteria - tombola) da sottoscrivere e inviare a Prefetto e Sindaco.
Nella colonna di destra, sezione link esterni, puoi trovare le comunicazioni manifestazioni di sorte locali - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Organizzare una tombola
- la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si svolge e a quelli limitrofi
- le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.
Il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma 12.911,42 €.
E' stato effettuato il versamento della cauzione a favore del Comune di Cremona, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, del D.P.R. 430/2001.
L'organizzatore invia una comunicazione al Comune e al Prefetto allegando il regolamento con l'indicazione dei premi previsti e del prezzo di ciascuna cartella.
Organizzare una lotteria
La lotteria è consentita se:
- la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia
- l'importo complessivo dei biglietti che si possono emettere non supera la somma di 51.645,69 €, qualunque sia il prezzo del singolo biglietto
- i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
L'organizzatore invia una comunicazione al Comune e una al Prefetto allegando il regolamento con l'indicazione della quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
Organizzare una pesca di beneficenza
Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se:
- la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si effettua la manifestazione
- il ricavato non supera la somma di 51.645,69 €.
L'organizzatore invia una comunicazione al Comune e una al Prefetto allegando il regolamento con l'indicazione del numero dei biglietti che si intende emettere ed il relativo prezzo.
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