Sì, l'iscrizione all'anagrafe dei cani, oltre che essere utile per il proprietario, è anche un obbligo di legge. Il proprietario o il detentore, compreso il commerciante e l'allevatore, deve provvedere all'iscrizione del proprio cane in anagrafe entro trenta giorni dalla nascita o entro quindici giorni dal momento in cui ne entra in possesso e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
Igiene pubblica e anagrafe canina
Elenco FAQ
È la registrazione della popolazione canina identificata, presente sul territorio della Lombardia, collegata ai dati del proprietario.
A garantire la veloce restituzione dei cani smarriti ai legittimi proprietari e a conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione canina.
Il cane viene identificato con un "microchip", che viene applicato dal Medico Veterinario per via sottocutanea, in modo rapido, innocuo e indolore. Il microchip è contenuto in una capsula di pochi millimetri e contiene un numero di identificazione univoco, che viene rilevato mediante uno strumento denominato "lettore". Dopo aver applicato il microchip il Medico Veterinario registra nell'anagrafe canina il numero del microchip, i dati segnaletici del cane e i dati relativi al proprietario. Da questo momento il cane è correttamente iscritto all'anagrafe: al proprietario viene consegnato un certificato di iscrizione, completo dei dati registrati.
Il cittadino che rileva la presenza di topi in area pubblica può segnalarlo al Servizio Ambiente
in forma sia scritta che verbale (anche tramite telefono) e deve fornire i dati per poter individuare l'area pubblica.
Il Servizio Ambiente interviene solo ed esclusivamente in merito alle segnalazioni che riguardano aree comunali, giardini pubblici, strade comunali, piazze, ecc.; non interviene sulle aree private dove ogni cittadino deve, a propria cura e spese, chiedere l'intervento di ditte specializzate in interventi di disinfestazione e derattizzazione.
Nel caso in cui il cittadino rilevi la presenza di numerosi piccioni presso immobili di proprietà privata, può segnalare la situazione presumibilmente antigienica. La segnalazione deve riportare con esattezza il luogo e un dettaglio del problema causato dalla presenza dei piccioni e, se possibile, anche i dati del proprietario della struttura oggetto della segnalazione.
Ulteriori informazioni
In caso di mancata iscrizione del proprio cane in anagrafe, o di omessa segnalazione di variazione dei dati registrati è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 150 euro, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale.
Non tutti i cani vaganti sono randagi, è importante verificare se nelle vicinanze può essere ritrovato il proprietario. Inoltre è necessario chiamare il Comando di Polizia Locale oppure il servizio di reperibilità dell'ATS, che provvederanno alla cattura.
La cattura dell'animale è favorita se si riesce ad indurlo temporaneamente in ambienti confinati (giardini, cortili, autorimesse, ecc,) I cani randagi sono per legge di proprietà del comune dove è avvenuto il ritrovamento che deve essere informato dell'evento.
Per maggiori informazioni e recapiti da contattare consultare la pagina "Segnalazione di cani randagi o vaganti".
La scomparsa del proprio cane deve essere denunciata al più presto e comunque entro sette giorni al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL o alla Polizia Locale del comune dove si è verificato l'evento.
Sì, è obbligatorio segnalare, entro quindici giorni, i seguenti eventi, che determinano variazioni dei dati presenti in anagrafe come la variazione di proprietà, il cambio di residenza, il decesso del cane. Queste segnalazioni devono essere fatte presso l'ATS - Distretto Veterinario (vedi colonna di destra); anche i veterinari possono effettuare queste operazione, a propria discrezione.