IL SINDACO
- Premesso:
- che il centro storico di Cremona, sede del Distretto urbano del commercio, è un'area di particolare pregio e di forte attrattività turistica, in quanto dotata di un patrimonio culturale e monumentale di straordinario valore;
- che tale area è stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti interventi di riqualificazione estetica e funzionale, sia da parte del Comune che dei privati, che hanno interessato anche i fronti commerciali, attraverso il rifacimento o il restyling di numerose vetrine, tende, insegne, ed elementi di arredo esterni;
- che ogni installazione commerciale, ancorché temporanea, che vada a collocarsi in tale area deve quindi, necessariamente, armonizzarsi con l'elevato livello estetico del contesto, al fine di non pregiudicarne l'immagine e la reputazione positiva, costruita grazie anche ai notevoli investimenti economici sostenuti da Comune ed operatori del Distretto;
- considerato che, da alcuni anni nel centro storico di Cremona si svolgono, a rotazione, e a cadenza fissa mensile, quattro mercatini tematici domenicali, specializzati nell'esposizione e vendita, rispettivamente, di prodotti tipici locali, di prodotti artigianali, di oggetti antichi ed usati e di prodotti biologici ed ecocompatibili, mentre, sempre più frequentemente, viene proposta al Comune l'organizzazione, nel corso dell'intero anno, di ulteriori mercatini, a carattere occasionale;
- rilevato che, in base all'esperienza maturata, tali iniziative, se da un lato risultano vantaggiose per la Città, in quanto consentono di animare efficacemente le aree urbane, e di promuovere il territorio anche all'esterno, senza costi diretti per l'Amministrazione comunale, dall'altro possono dar luogo ad alcune criticità, soprattutto nel caso in cui la loro qualità non risulti adeguata;
- considerato che la presenza di attività di questo tipo, quando incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, può determinare effetti pregiudizievoli non solo per quanto attiene alla salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato, ma anche sullo sviluppo e la promozione del turismo culturale;
- vista la Direttiva recentemente emanata del Ministro per i beni e le attività culturali, con la quale si impartiscono disposizioni al fine di contrastare l'esercizio, sulle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad esse contermini;
- attesa, quindi, l'opportunità di stabilire gli standard minimi di qualità e funzionalità, che tali iniziative devono garantire obbligatoriamente, per poter trovare ospitalità nel centro storico di Cremona;
- visto l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
ORDINA
i mercatini e le mostre-mercato, specializzate e non, ed altre analoghe iniziative commerciali, comunque denominate, da tenersi nelle vie e piazze del centro storico di Cremona, sono tenute a garantire i seguenti standard minimi di qualità e funzionalità:
a) Strutture di vendita
Le strutture di vendita (gazebo, banchi, ecc.) dovranno essere omogenee per forma, colore e dimensioni.
Gli eventuali teli di copertura delle superfici di vendita dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Tutte le strutture e relativi teli di copertura dovranno essere in condizioni di perfetta pulizia e decoro.
Le strutture dovranno essere montate, nel rispetto delle norme di sicurezza, e, se necessario, controventate, senza manomissione del suolo pubblico, e con divieto di installazione di chiodi o altro su alberi, edifici e pali della luce.
b) Prodotti
I prodotti posti in vendita devono:
- rientrare nella categoria merceologica per la quale il mercato è specializzato;
- essere presentati in modo ordinato, evitando accatastamenti;
- essere di buon livello qualitativo e tali da costituire motivo di attrazione anche per i turisti, escludendo quindi merci e generi di scarsa qualità e quelli normalmente rinvenibili nei mercati ordinari.
c) Mezzi
Di norma, e salvo che sia diversamente disposto per determinate aree, i furgoni e i veicoli degli espositori non devono essere parcheggiati nell'area espositiva.
d) Tutela delle attività locali
I l posizionamento delle strutture dovrà essere effettuato in modo da non ostacolare l'accesso alle proprietà, e da non impedire la visibilità delle vetrine né recare comunque disagio o pregiudizio alle attività commerciali della zona.
e) Iniziative collaterali
Gli organizzatori devono garantire una o più iniziative collaterali di animazione, coerenti anche con l'occasione o la festività in cui si svolgono, con preferenza per quelle rivolte ai bambini; con il consenso del Comune, tali iniziative si possono tenere anche in luogo diverso da quello della manifestazione principale.
f) Promozione
Gli organizzatori devono garantire, a loro cura, una campagna di promozione dell'evento, di rilievo sovraccomunale, mentre il Comune di Cremona si riserva la facoltà di inserire le iniziative nel materiale promozionale di sua produzione.
Al fine di verificare la presenza dei necessari requisiti, gli organizzatori dovranno indicare nelle domande:
- il possesso della specifica abilitazione professionale;
- il rispetto degli standard minimi di cui sopra;
- tipo e denominazione della manifestazione;
- numero e qualifica degli espositori;
- luogo e data proposti;
- superficie dell'occupazione;
- tipologia delle strutture utilizzate;
- le iniziative collaterali che si impegnano ad organizzare;
- il tipo di promozione prevista;
- eventuali altri Comuni che hanno già ospitato l'iniziativa.
allegando:
- documentazione fotografica sul mercatino, in particolare per quanto concerne le strutture di vendita;
- eventuale altra documentazione utile a valutare la qualità dell'evento (articoli di giornale, internet, ecc.)
I l rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto degli standard minimi di qualità e funzionalità definiti con la presente ordinanza; l' accertata discordanza, tra quanto dichiarato in via preventiva dagli organizzatori e quanto effettivamente realizzato, potrà comportare, qualora si riscontri un livello qualitativo inadeguato al contesto, la revoca dell'autorizzazione, con l'obbligo di immediata rimozione dell'occupazione.
La presente ordinanza si applica anche ai mercatini tematici domenicali, che si svolgono a cadenza mensile, mentre non si applica al Mercato storico e agli altri mercati ordinari della Città.
Gli organizzatori dei mercatini tematici mensili dovranno adeguarsi a quanto qui disposto a decorrere dal primo mercatino successivo all'emanazione dell'ordinanza; eventuali proroghe, per comprovati motivi, potranno essere concesse dal Dirigente competente, per un periodo massimo di sei mesi.
Cremona, 9 gennaio 2013
Il Sindaco (Prof. Oreste Perri)
Nota Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 22 gennaio al 22 febbraio 2013
Tipologia | Ordinanze |
---|---|
Categoria di Ordinanze |
Mi Interessa |
---|