Ordinanza concernente il divieto di esposizione e vendita di cuccioli di animali di affezione nell'ambito di mostre-mercato ed altre manifestazioni occasionali, organizzate nel territorio comunale

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IL SINDACO

Premesso:

  • che il Comune di Cremona, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile, sia per l'equilibrio dell'ambiente, che per la qualità della vita dei cittadini, riconoscendo a tutte le specie il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
  • che il Comune riconosce, inoltre, l'importanza degli animali domestici e da affezione, anche per il benefico influsso che la loro compagnia esercita sulla crescita dei bambini e sulle condizioni psicologiche e la salute delle persone anziane, sole o malate;
  • che, in tale ottica, ha adottato, o attraverso i regolamenti di settore o con apposite ordinanze, speciali disposizioni per garantire il benessere degli animali, e per impedirne il maltrattamento;
  • ciò premesso;
  • atteso che le associazioni animaliste hanno più volte denunciato, in ambito nazionale, e sulla base di numerosi e documentati episodi, oggetto anche di segnalazioni all'autorità giudiziaria, le sofferenze e crudeltà a cui sono sottoposti i cuccioli di animali da affezione, che vengono utilizzati a scopo espositivo e di vendita nelle mostre-mercato e in simili manifestazioni occasionali, per le ragioni che si possono così sintetizzare:
    • i cuccioli, quasi sempre importati dall'estero, perché offerti ad un prezzo di mercato più conveniente, vengono costretti a frequenti e debilitanti viaggi di trasferimento, in condizioni di trasporto particolarmente disagiate e con repentini cambiamenti climatici, che nuocciono alla loro delicata salute;
    • gli animali vengono impiegati nelle predette attività, subito dopo lo svezzamento, e prima ancora che abbiano completato il ciclo di vaccinazioni, per cui sono privi di difese immunitarie e, quindi, facilmente esposti al rischio di contrarre malattie, anche letali, che si manifestano, di solito, nel giro di pochi giorni, dalla conclusione della manifestazione, con la conseguenza che l'acquirente, oltre al relativo danno economico, deve affrontare anche il dolore per l'improvvisa perdita del nuovo amico a quattro zampe, a cui aveva già iniziato ad affezionarsi;
    • spesso, i cuccioli, acquistati nelle mostre-mercato, solo per soddisfare il momentaneo capriccio del bambino, e, quindi, senza aver adeguatamente ponderato il relativo impegno, vengono abbandonati a breve distanza di tempo, quando, essendo ancora in giovane età, hanno minori possibilità di sopravvivenza, rispetto agli esemplari adulti;
    • Ritenuto, alla luce anche degli autorevoli pareri espressi da alcuni medici veterinari, pubblici e privati, che sono intervenuti sull'argomento, che le mostre-mercato di cuccioli di animali da affezione:
      1. non possiedono alcun valore culturale, ma contribuiscono a diffondere una concezione sbagliata del rapporto uomo-animale;
      2. non promuovono minimamente il rispetto verso gli animali, che anzi vengono trattati come oggetti da regalare, e possono quindi determinare un incremento degli abbandoni;
      3. impiegano spesso soggetti sottratti troppo precocemente alla madre e riuniti in gruppi di diversa provenienza, con conseguente rimescolamento degli agenti infettivi, aggravato dalla situazione di stress dovuta ai trasporti e ai contatti con il pubblico;
      4. costituiscono un potenziale rischio per la popolazione canina e felina del territorio, per la possibile introduzione di agenti patogeni di importazione;
      5. possono condizionare negativamente e in modo permanente il futuro rapporto dell'animale con gli esseri umani, in quanto i cuccioli vengono sottoposti a fattori stressanti in un periodo della loro vita particolarmente recettivo agli stimoli provenienti dall'ambiente e in particolare all'educazione da parte dell'uomo;
      6. impiegano spesso animali di provenienza extracomunitaria, per i quali è difficilmente valutabile lo stato sanitario e il rispetto del benessere negli allevamenti di origine e durante il trasporto, nonché l'effettiva validità delle vaccinazioni dichiarate;

    • dato atto che tale problema, di rilevanza nazionale, è stato affrontato anche dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che, in data 6 febbraio 2003, ha sottoscritto un accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, in base al quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si sono impegnate a vietare la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e a consentire la partecipazione agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalla Autorità sanitarie territoriali;
    • rilevato che la norma di cui sopra non è però immediatamente operativa a livello locale, in quanto, allo scopo necessita del recepimento da parte della Regione Lombardia, che non risulta ancora intervenuto;
    • vista la legge regionale 20.7.2006 n. 16, che, nel dettare un'organica disciplina per la lotta al randagismo e la tutela degli animali di affezione, si limita a vietare, all'art. 3/c.5 il commercio e l'esposizione di cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni;
  • attesa, quindi, l'opportunità di estendere il divieto di cui sopra ai cuccioli fino a 4 mesi di vita, quando il commercio e/o l'esposizione si debbano effettuare nell'ambito di mostre ed esposizioni temporanee, in ordine alle quali si ravvisa infatti, per i motivi anzidetti, l'esigenza di una maggiore tutela degli animali;
  • richiamato l'art. 54 del vigente regolamento comunale per i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante, che detta disposizioni per la tutela degli animali impiegati in mostre e spettacoli a carattere itinerante;
  • viste la legge 14.8.1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e la legge regionale 20 luglio 2006 n. 16 (lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione);
  • visto l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, sono vietate, su tutto il territorio comunale, la vendita e l'esposizione di cuccioli di animali da affezione, ed in particolare di cani, gatti e furetti, di età inferiore a quattro mesi, nell'ambito di mostre, mostre-mercato, spettacoli itineranti ed altre manifestazioni occasionali, comunque denominate, sia in luogo pubblico che privato, anche se organizzate senza scopo di lucro.

Eventuali richieste di autorizzazione per iniziative di cui al comma precedente non potranno, quindi essere accolte, né potranno essere rilasciate concessioni di suolo pubblico, né concessioni d'uso di locali e spazi al chiuso, di proprietà comunale, per lo svolgimento delle medesime attività.

Nelle domande relative a mostre, esposizioni, manifestazioni e spettacoli occasionali comportanti l'impiego di animali, l'organizzatore dovrà dichiarare che non sono presenti soggetti di età inferiore al limite consentito dalla presente ordinanza.

La partecipazione alle stesse manifestazioni di animali di età superiore ai 4 mesi potrà essere consentita, subordinatamente al parere favorevole del servizio di medicina veterinaria dell'ASL, e a condizione che venga dimostrata l'idonea copertura vaccinale, per le malattie individuate dalle competenti autorità sanitarie.

Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, per le violazioni al divieto di cui al primo comma, per le quali la legge non disponga diversamente, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500, con l'osservanza delle procedure di cui alla legge 689/81, e sarà disposta l'immediata cessazione dell'attività di vendita od esposizione.

L'Amministrazione comunale, nei casi di cui sopra, potrà inoltre adottare, in collaborazione con il servizio di medicina veterinaria dell'ASL, le misure che ritenga opportune, per tutelare la salute e il benessere dei cuccioli, indebitamente esposti e/o commercializzati.

Cremona, 1° ottobre 2007

IL SINDACO
(Prof. Gian Carlo Corada)

Nota:

Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 15 al 29 ottobre 2007

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Ordinanze
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