Con riferimento al quesito posto si precisa che - così come indicato al punto 1.2.3 del Disciplinare di gara - il concorrente può partecipare se in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG2 per l'importo totale dei lavori (quindi classifica III).
Occorre però evidenziare che, così come precisato al punto 1.4 del Disciplinare medesimo, mentre la categoria scorporabile OS28 è interamente subappaltabile, la categoria OS30 è subappaltabile nel limite massimo del 30% della stessa.
Pertanto - pur potendo partecipare alla gara in quanto qualificata per l'intero importo dei lavori - codesta impresa si troverebbe poi nella condizione di non potere eseguire il restante 70% della categoria OS30.
Per quanto sopra detto, la richiedente dovrebbe costituire ATI con impresa in possesso della qualificazione nella categoria OS30 almeno nella classifica I (ovvero requisiti ex art. 90 DPR 207/2010).