IMU: ravvedimento operoso (regolarizzazione del pagamento e/o della dichiarazione)

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Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (ai sensi del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, c. 1).

Con l’emanazione del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, decreto attuativo della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.

Gli effetti principali sul sistema sanzionatorio degli atti degli enti locali riguardano:

- la percentuale della sanzione applicabile per omesso/parziale versamento ad ogni importo non versato, che varia dal 30% al 25%;

- il ravvedimento operoso, per la modifica di alcuni termini temporali e la variazione delle percentuali delle sanzioni applicabili, conseguentemente alla variazione della percentuale relativa alla sanzione per omesso versamento.

    RAVVEDIMENTO PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONTRIBUENTE ENTRO IL 31/08/2024

    Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:

    - ravvedimento sprint
    - ravvedimento breve 
    - ravvedimento intermedio
    - ravvedimento lungo o annuale
    - ravvedimento lunghissimo o biennale
    - ravvedimento ultra-biennale.

    RAVVEDIMENTO SPRINT (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

    Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale.

    Esempio:
    Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
    Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 0,6% (0,1% x 6) = 0,90 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 6) / 36500 = 0,00 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €

    RAVVEDIMENTO BREVE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

    Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    Esempio:
    Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
    Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 1,5% = 2,25 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 20) / 36500 = 0,02 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €

    RAVVEDIMENTO INTERMEDIO (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

    Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    Esempio:
    Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
    Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 1,67% = 2,51 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 60) / 36500 = 0,05 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €

    RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

    Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    Esempio:
    Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
    Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 3,75% = 5,63 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 100) / 36500 = 0,08 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 €

    RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO O BIENNALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

    Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    Esempio:
    Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
    Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorni di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 4,29% = 6,43 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 369) / 36500 = 0,30 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 6,43 € + 0,30 € = 156,73 €

    RAVVEDIMENTO ULTRA-BIENNALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

    Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    Esempio:
    Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
    Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorni di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 5% = 7,50 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 734) / 36500 = 0,60 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €

    RAVVEDIMENTO PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONTRIBUENTE A PARTIRE DAL 1/9/2024

    - ravvedimento sprint
    - ravvedimento breve 
    - ravvedimento intermedio
    - ravvedimento lungo o annuale
    - ravvedimento lunghissimo o biennale
    - ravvedimento ultra-biennale.

    RAVVEDIMENTO SPRINT (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

    Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,083% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale.
    Esempio:
    Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
    Se si vuole pagare il saldo il 22 dicembre (6° giorno di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 0,498% (0,083% x 6) = 0,747 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 6) / 36500 = 0,06 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 0,747 € + 0,06 € = 150,807 €

    RAVVEDIMENTO BREVE (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

    Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,25% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
    Esempio:
    Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5 %.
    Se si vuole pagare il saldo il 5 gennaio dell’anno successivo (20° giorno di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 1,25% = 1,875 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
    Importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 5) / 36500 = 0,051 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 1,875 € + 0,154 € + 0,051 € = 152,080 €

    RAVVEDIMENTO INTERMEDIO (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

    Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,39% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
    Esempio:
    Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
    Se si vuole pagare il saldo il 14 febbraio dell’anno successivo (60° giorno di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 1,39% = 2,085 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
    importo degli interessi giornalieri (150 x 2,5 x 45) / 36500 = 0,462 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 2,085 € + 0,154 € + 0,462 € = 152,701 €

    RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

    Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,125% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
    Esempio:
    Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
    Se si vuole pagare il saldo il 26 marzo dell’anno successivo (100° giorno di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 3,125% = 4,687 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
    importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 85) / 36500 = 0,873 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 4,687 € + 0,154 € + 0,873 € = 155,714 €

    RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

    Il ravvedimento lunghissimo (applicabile oltre l'anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,57% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
    Esempio:
    Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
    Se si vuole pagare il saldo il 20 dicembre dell'anno successivo (un anno e quattro giorni di ritardo):

    importo da versare: 150,00 €
    importo della sanzione: 150,00 x 3,57% = 5,355 €
    importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
    importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 354) / 36500 = 3,637 €
    importo totale da versare: 150,00 € + 5,355 € + 0,154 € + 3,637 € = 159,146 €

    Come accedere al servizio: 

    Per il pagamento del ravvedimento operoso occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.

    I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

    Nella sezione "Link esterni" è possibile accedere allo Sportello Contribuente IMU.

    Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Di seguito un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicabili per Ravvedimento operoso:

    Tipo ravvedimento

    Termini ravvedimento

    Riferimenti normativi

    sanzione applicabile per violazioni commesse fino al 31/8/2024

    Sanzione applicabile per violazioni commesse dal 1/9/2024

    Ravvedimento Sprint

    Entro 15 giorni di ritardo

    art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015

    0,1% per ogni giorno di ritardo

    0,083% per ogni giorno di ritardo

    Ravvedimento Breve

    Dal 16° al 30° giorno di ritardo

    art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015

    1,5%

    1,25%

    Ravvedimento intermedio

    Dal 31° al 90° giorno di ritardo

    art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015

    1,67%

    1,39%

    Ravvedimento lungo

    Oltre il 90° giorno di ritardo

    art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997

    3,75%

    3,125%

    Ravvedimento lunghissimo

    Oltre l’anno ed entro due anni di ritardo

    art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 – Art. 3 lettera g) D.lgs. 87/2024

    4,29%

    3,57%

    Ravvedimento Ultrabiennale

    Oltre i due anni di ritardo

    art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997

    5,00%

     

    TASSO DI RIFERIMENTO PER GLI INTERESSI GIORNALIERI

    Il pagamento del tributo, sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale deve essere contestuale e nei termini sopra elencati. La maturazione degli interessi è giorno per giorno ed applicabile solo al tributo.

    Tasso legale 2018: 0,3% annuo

    Tasso legale 2019: 0,8% annuo

    Tasso legale 2020: 0,05% annuo

    Tasso legale 2021: 0,01% annuo

    Tasso legale 2022: 1,25% annuo

    Tasso legale 2023: 5,00% annuo

    Tasso legale 2024: 2,5% annuo

    RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE

    Il ravvedimento operoso per omessa dichiarazione può perfezionarsi mediante presentazione della dichiarazione ed il pagamento della sanzione pari ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione (dal 100% al 200% con un minimo di € 51,00) se questo avviene entro 90 giorni dal giorno di scadenza previsto per legge per la presentazione della dichiarazione omessa, mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima del ricevimento di un atto di accertamento, dovranno essere applicate le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento.
    Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma dovuta a titolo di sanzione.

    Non sono sanabili con ravvedimento le omesse presentazioni di denunce tese ad ottenere agevolazioni. Ovvero in materia di agevolazioni, l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini viene considerata, di regola, non sanabile.